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f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 6 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)

(1) L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni di base:

  1. la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e al fabbisogno di forza lavoro stagionale;
  2. i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le attitudini nonché le condizioni di vita della persona interessata;
  3. le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

(2) Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.

(3) Nei seguenti casi lo stato di disoccupazione può riconosciuto anche in assenza di immediata disponibilità al lavoro:

  1. in caso di madri che hanno risolto il rapporto di lavoro nell’ambito dell’apposita tutela contro il licenziamento, per il periodo in cui hanno diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione;
  2. nel caso di persone che sono temporaneamente inabili al lavoro per malattia o infortunio, qualora l’inabilità non supera la durata di sei mesi.
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ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionActionArt. 1 (Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 4 (Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 5 (Sospensione dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 6 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)
ActionActionArt. 7 (Congruità dell’offerta di lavoro)
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