(1) La sospensione dello stato di disoccupazione decorre dall'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche. La sospensione dello stato di disoccupazione non è applicabile ai disoccupati stagionali.
(2) Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.
(3) La persona interessata alla determinazione dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'Ufficio provinciale Servizio lavoro un'apposita richiesta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente al nuovo riconoscimento dello stato di disoccupazione.