(1)Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. Si conserva tuttavia lo stato di disoccupazione nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo o dipendente non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione previsto per legge. La richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione è inoltrata all’Ufficio provinciale Servizio lavoro entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. 5)