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f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)

(1) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità alla ricerca attiva ovvero allo svolgimento di un lavoro mediante:

  • a) l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;
  • b) l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;
  • c) la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;
  • c/bis) la partecipazione ai colloqui di orientamento dell’Ufficio provinciale Servizio lavoro; 4)
  • d) ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di un lavoro.

(2) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro verifica lo stato di disoccupazione – di regola con cadenza almeno trimestrale – al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata.

(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro effettua una duplice verifica:

  1. attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro di cui alla normativa vigente, verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla Ripartizione provinciale Lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;
  2. verifica inoltre se – conformemente alla dichiarazione resa di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale – la persona è immediatamente disponibile alla ricerca attiva o allo svolgimento di un lavoro.

(4) I risultati della verifica costituiscono i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e possibilmente essere condiviso dalla persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al o alla consulente dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro.

4)
La lettera c/bis dell'art. 2, comma 1, è stato inserita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.
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ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionActionArt. 1 (Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 4 (Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione)
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