(1) 3)
(2) 4)
(3) I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all’area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l’organizzazione, l’attuazione e l’amministrazione delle loro attività. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.