(1) Il comma 6/bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“6/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali”.
(2) Il comma 8 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli ‘aiuti de minimis’.”
(3) Il comma 9 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un incremento stabile del valore della produzione netta nonché del personale applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione di almeno il 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato.”
(4) Il comma 10 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un’incidenza delle spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 5 per cento del valore della produzione netta applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.”
(5) Il comma 11 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 i soggetti che coprono il proprio fabbisogno energetico con la produzione propria di energia da fonti rinnovabili, attraverso impianti di potenza superiore a 20 Kw, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.”
(6) I commi 12 e 13 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.