(1) Dopo l’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/ter (Procedure per il pagamento della partecipazione alle tariffe dei servizi residenziali per anziani)
1. Nel caso dei servizi residenziali per anziani l’ente gestore del servizio provvede a richiedere il pagamento della partecipazione tariffaria prevista alle persone e agli enti obbligati ai sensi della presente legge.
2. Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti delle persone obbligate al pagamento, il comune competente per l’integrazione tariffaria ai sensi della vigente normativa anticipa gli importi sospesi all’ente gestore del servizio residenziale accreditato, al fine di garantirne la liquidità. Anche in caso di anticipazione degli importi sospesi, rimane in essere e non decade il credito dell’ente gestore del servizio nei confronti delle persone obbligate.
3. L’ente gestore del servizio segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta solerzia e restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito a queste procedure, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità. Le spese procedurali risultanti sono a carico del comune.
4. Al fine di un ottimale svolgimento delle procedure gli enti gestori dei servizi residenziali per anziani e i comuni concordano, nel quadro di una regolamentazione valida a livello provinciale, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, definendo tra l’altro quanto segue:
- forme di partecipazione dei comuni alle decisioni che gli enti gestori devono adottare in relazione alle procedure giudiziali e di recupero coattivo previste dal presente articolo;
- gli obblighi di trasmissione di documenti ed informazioni al fine dell’anticipo degli importi sospesi e della partecipazione dei comuni di cui alla lettera a);
- i casi nei quali l’ente gestore del servizio è tenuto a farsi carico delle spese relative alle procedure giudiziali e coattive e a restituire per intero al comune gli importi da esso anticipati;
- l’assunzione delle spese procedurali e l’anticipazione degli importi sospesi per le procedure in essere, per le quali non vi è ancora stata una sentenza definitiva al momento dell’entrata in vigore dell’accordo previsto dal presente comma.”