(1) Le denominazioni “Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio”, e “Ripartizione provinciale Urbanistica” e “Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio” ovunque ricorrano nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nei regolamenti attuativi di tale legge, nella legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, sono da intendersi come “Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio”.
(2) La denominazione “Commissione urbanistica provinciale” ovunque ricorra nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, è da intendersi come “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio“.4)