1. Le scuole dell’infanzia e le Istituzioni scolastiche possono definire liberamente le attività del primo e dell’ultimo giorno di scuola. Inoltre può essere disposta la riduzione dell’orario d’insegnamento il giovedì grasso.
2. Le scuole con un rilevante numero di studenti o con bacino di confluenza su più distretti possono disporre al massimo per due volte nell’anno scolastico la riduzione dell’orario d’insegnamento per lo svolgimento di udienze con i genitori. Le scuole possono altresì prevedere un giorno intero di sospensione per lo svolgimento di una giornata pedagogica o per manifestazioni tradizionali locali.
3. Le riduzioni dell’orario d’insegnamento ai sensi dei commi 1 e 2 riducono l’orario scolastico obbligatorio per le alunne e per gli alunni.