(1) Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonché messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.
(2) L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato.
(3)La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita. 14)