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m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 71)
Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.

Art. 3 (Dichiarazione di messa in esercizio)

(1)La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all’atto della materiale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto stesso. 2)

(2)Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura o l’impianto in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto. 3)

(3) La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell’INAIL al fine dell’attribuzione del relativo numero di matricola.

(4)In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all’uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura o dell’impianto. 4)

(5) La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell’attrezzatura, il numero di fabbrica e l’anno di costruzione, la capacità di lavoro, la data e il numero di revisione delle istruzioni per l’uso, la certificazione, la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di corretta installazione, ove prevista, nonché la descrizione sommaria e le caratteristiche principali dell’attrezzatura  o dell'impianto. 5)

2)
L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 giugno 2015, n. 15.
3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 giugno 2015, n. 15.
4)
L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 5 giugno 2015, n. 15.
5)
L'art. 3, comma 5, è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 5 giugno 2015, n. 15.
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