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d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)2)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.
2)
Questa è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera b), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art.  72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge) della legge 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 1 (Finalità)

(1)  Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano.

(2)  Vengono attuati i principi previsti dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,  dalle leggi quadro nazionali, dall’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, prevedendo: 3)

  1. l’abolizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all’accesso all’attività commerciale;
  2. l’abolizione dei limiti all’offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche;
  3. l’abolizione della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell’offerta commerciale.

(3)  La liberalizzazione delle attività commerciali e della struttura dell’offerta commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, della natura e del paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni culturali, alla tutela della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.

3)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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