(1) Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore dell’area sciabile attrezzata trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l’elenco analitico degli infortuni accertati nella stagione precedente.
(2) Nell’elenco sono specificati gli elementi seguenti: data, ora e luogo dell’infortunio, età e sesso delle persone infortunate, breve dinamica dell’infortunio e gravità delle lesioni riportate.