(1) Il servizio piste, di cui all’articolo 14 della legge:
(2) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio piste, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano la sicurezza degli utenti.