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k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 31)
Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 24.

Art. 10 (Documentazione)

(1) Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 9bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

  1. sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
  2. descrizione dettagliata dell’intervento previsto;
  3. descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine;
  4. descrizione delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull’economia locale.

(2) La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della valutazione dello studio di fattibilità.

(3) Il progetto definitivo di cui all’articolo 9, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

  1. sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
  2. planimetria del tracciato con l’indicazione delle aree interessate da scavi o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;
  3. riproduzione del tracciato sulla mappa catastale;
  4. indicazione delle sezioni trasversali del tracciato, rilevate ortogonalmente all’asse dello stesso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
  5. profilo longitudinale, rilevato sull’asse del tracciato;
  6. progetto definitivo delle eventuali opere artificiali;
  7. relazione paesaggistica.

(4) Al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4, deve essere presentata la seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata:

  1. progetto definitivo di cui al comma 3 del presente articolo;
  2. relazione tecnica illustrativa con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci; proposta del grado di difficoltà; portata oraria dell’impianto di risalita; lunghezza, larghezza media e dislivello della pista; descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza; intersezioni con strade, vie, sentieri, corsi d’acqua e impianti di risalita; eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto; eventuali impianti di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
  3. relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzi la presenza di un rischio valanghivo, progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, in conformità con quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

(5) La relazione nivologica di cui al comma 4, lettera c), individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l’esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

(6) Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modifica dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci o ne limitano gli effetti.

(7) Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

(8) Se necessario, il direttore o la direttrice dell’Area funzionale Turismo può richiedere ulteriori documenti al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4.

(9) Ai fini del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità degli impianti a fune con servizio sciistico, previsto dall’articolo 9, comma 5, va presentato altresì il progetto funiviario preliminare o definitivo di cui all’articolo 24 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, come definiti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61. 6)

6)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.
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