(1) Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. L’intervento integrativo può configurarsi anche come collegamento di zone sciistiche o come progetto per la realizzazione di impianti di arroccamento.
(2) L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente lo studio di fattibilità di cui all’articolo 10, comma 1, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale è depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Il sindaco o la sindaca trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale, con le osservazioni, le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale. Se lo studio di fattibilità interessa il territoro di due o più comuni, esso è trasmesso alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, previa approvazione da parte di almeno uno dei consigli comunali interessati.
(3) Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sull’impatto ambientale dell’intervento, tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati. La giunta provinciale delibera sull’intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale.
(4) In caso di approvazione dello studio di fattibilità l’avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato dalla documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all’articolo 9.
(5) L’approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale costituisce il presupposto per la presentazione di progetti da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
(6) L’approvazione di interventi integrativi non comporta alcuna modifica del piano di settore.5)