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k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 31)
Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 24.

Art. 9 (Interventi in zone sciistiche)

(1) Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge, su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche.

(2) L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente il progetto definitivo di cui all’articolo 10, comma 3, la documentazione di cui all’articolo 10, commi 4 e 9, e l’assenso scritto dei proprietari delle aree interessate. La mancanza di assenso scritto equivale a diniego. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale.

(3) In caso di approvazione, il sindaco o la sindaca trasmette il progetto, l’assenso scritto dei proprietari, il parere della commissione edilizia comunale e la delibera della giunta comunale alla Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, o del parere di cui all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Se il progetto interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Provincia, previa approvazione da parte di almeno una delle giunte comunali interessate. In caso di interventi da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui al presente comma e lo studio di impatto ambientale all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Resta salvo l’obbligo di richiedere gli atti di assenso eventualmente previsti da altre leggi di settore.

(4) Per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), f), e g), della legge, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 4, all’Area funzionale Turismo. Quest’ultima comunica al sindaco o alla sindaca l’esito delle valutazioni tecniche acquisite relativamente a:

  1. la situazione forestale, l’idoneità sotto il profilo idrogeologico e il pericolo di frane;
  2. le eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;
  3. l’eventuale pericolo di caduta valanghe; indicando le eventuali ulteriori prescrizioni.

(5) Il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 9, all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, al fine del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità dell'impianto a fune con servizio sciistico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge.

(6) Qualora la Provincia chieda di apportare modifiche al progetto che interessano nuove aree, il progetto rielaborato è ripresentato ai sensi del comma 2.

(7) Il comune notifica ai proprietari delle aree che non hanno rilasciato un assenso scritto, o lo hanno negato, l’inserimento delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge nel registro.

(8) Entro il termine di 30 giorni dall’inserimento nel registro il sindaco o la sindaca rilascia il titolo edilizio.

(9) Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l’avente titolo ha l'obbligo di comunicare al comune competente e all’Area funzionale turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4. 4)

4)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 28 agosto 2013, n. 21.
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