(1) Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5ter della legge, di seguito denominato registro, è istituito presso la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e gestito tramite sistema informativo. Esso è costantemente aggiornato dalla Ripartizione stessa a seguito del rilascio degli atti di assenso di competenza provinciale per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge.
(2) Il registro è adeguato d’ufficio alle modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, nel caso in cui siano previste destinazioni d’uso incompatibili con le infrastrutture di cui al comma 1.
(3) L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro è il presupposto per il rilascio dei titoli edilizi e della concessione funiviaria. 3)