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Delibera 30 dicembre 2011, n. 2087
Modifica dei criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro

La Giunta provinciale ha preso in considerazione le seguenti disposizioni:

Articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, prevede interventi a favore delle persone che perdono il lavoro o sono sospese dal lavoro.

Articolo 1, quinto comma della legge sopra citata dispone che le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano che le esercitano nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento regionale di esecuzione.

Con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L è stato emanato il regolamento di esecuzione sopra citato che prevede i principi per l’erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Articolo 1, terzo comma del regolamento regionale prevede che le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma e che ogni Provincia autonoma individua altresì modalità e termini per il recupero delle somme indebitamente erogate.

Con delibera 28 settembre 2009, n. 2406, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, e successivamente con delibera 9 novembre 2009, n. 2709 e con delibera 30 dicembre 2010, n. 2215, questi criteri sono stati modificati.

Articolo 3 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 e circolare esplicativa della regione n. 12585 del 29.09.2009, in cui si prevede che, coloro i quali perso il lavoro e hanno già beneficiato per gli anni 2008 o 2009 delle indennità di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, possono, in presenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale, beneficiare dell’intervento anche nel 2010 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno. Nei confronti di coloro che sono sospesi dal lavoro l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogata nel 2010 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno.

Articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 5, prevede che gli interventi, di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche, sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011. Coloro che hanno già beneficiato di tali interventi, possono, in presenza dei requisiti previsti dal relativo regolamento regionale, beneficiarne anche nel 2011 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno o, con riferimento a coloro che sono sospesi dal lavoro, per il periodo massimo stabilito per l’anno 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

Perciò la Giunta provinciale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

1. a) nei confronti di coloro che rientrano nella previsione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 e circolare esplicativa della regione n. 12585 del 29.09.2009, la proroga degli interventi previsti al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche. In caso di persone sospese dal lavoro il numero minimo di ore di cassa integrazione guadagni è pari o superiore a 400 ore;

b) nei confronti di coloro che rientrano nella previsione di cui all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 5, l’estensione tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011 degli interventi, di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche. I periodi presi in considerazione sono i seguenti: dall’ 1/1/2011 al 30/06/2011 e dal 1/7/2011 al 31/12/2011

c) La scadenza per la consegna delle relative domande é 31 marzo 2012. Tale scadenza è da considerarsi termine perentorio.-;

d) Per quanto non diversamente disciplinato nella presente delibera, si rinvia ai criteri espressamente approvati con delibera 28 settembre 2009, n. 2406 e successive modifiche.

2. La presente delibera viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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