(1) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, hanno effetto solo dal momento del rinnovo ovvero dell'istituzione dei consigli di amministrazione, che avverrà non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.