(1) Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:
“3. Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato non sussiste l'obbligo di indicazione del prezzo, se il prezzo del prodotto supera l’importo di 1.764,00 Euro. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose, l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.”