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a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 5

(1) L’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“Art. 13 Alberghi e ostelli per la gioventù

1. Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte con finalità di lucro.

2. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte senza finalità di lucro da enti, associazioni o circoli.”