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a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 4

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 2/bis:

“2/bis. La commissione di cui al comma 7 dell’articolo 33 della legge può controllare gli esercizi ricettivi e svolgere dei controlli a campione su almeno il sei per cento dei medesimi al fine di verificare la correttezza della loro classificazione.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Per camere e unità abitative in esercizi di nuova costruzione nonché camere e unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, si intendono le camere e le unità abitative per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999. Negli esercizi classificati con 3 stelle superior, 4 stelle superior e 5 stelle sono considerate tali invece le stanze per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 11 maggio 2005, mentre per le unità abitative di tali livelli di classificazione vale la data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.”