(1) Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“4. Chi intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, deve dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, anche della qualificazione professionale di cui all’articolo 20 della legge.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“5. In caso di trasferimento temporaneo dell’esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in relazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquistato il possesso dell’esercizio, il cedente, purché abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza, corrispondente a quella posseduta originariamente e può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge.”