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Delibera 19 dicembre 2011, n. 2006
Indirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio (art. 20 L.P. n. 7/2000) - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n. 3173)

Allegato

NUOVI CRITERI PROVINCIALI ORARI DEI NEGOZI

1. Orari feriali e festivi

Il Sindaco, sulla base dei criteri emanati dal Consiglio comunale, determina le fasce orarie massime di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, tenendo conto degli interessi dei consumatori, degli imprenditori e dei lavoratori del settore, del movimento turistico e fatta salva l’osservanza dei seguenti criteri:

a) Ora di apertura non prima delle 6.00 e ora di chiusura non oltre le 23.00.

Può essere stabilito un intervallo di chiusura obbligatoria pomeridiana fino ad un massimo di due ore, tra le 12.30 e le 15.30.

Può essere stabilita mezza giornata di chiusura obbligatoria una volta alla settimana,. Tale obbligo decade se ricorre una festività infrasettimanale.

b) Gli orari e le relative deroghe possono essere differenziati per distinti:

• settori merceologici (es.: alimentari, non-alimentari);

• ambiti territoriali (es.: frazioni, zone, quartieri);

• periodi dell’anno (es.: stagione turistica, estate-inverno).

c) Chiusura nei giorni domenicali e festivi, con possibilità di deroga per un massimo di 7 giorni all’anno aumentati fino a 14 giorni nei comuni con un indice di “intensità turistica” (ASTAT) superiore a 30(1), nei seguenti casi:

• festività natalizie;

• domeniche di dicembre;

• particolari esigenze tradizionali e turistiche;

• festività e manifestazioni locali;

• particolari esigenze dei consumatori,

• nei comuni di confine.

Sono esclusi in ogni caso dalla possibilità di deroga:

- i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e lunedí di Pasqua, Pentecoste, 1 maggio e 15 agosto.

La deroga è ammessa solo al mattino e al massimo fino alle ore 13.00 nei seguenti giorni: 1° gennaio, 6 gennaio e 8 dicembre.

Al singolo operatore può essere concessa, su istanza motivata con il lancio e la presentazione di nuovi prodotti, la deroga alla chiusura domenicale e festiva: sono esclusi da tale deroga gli esercizi del settore alimentare

Casi particolari:

  1. solamente negli esercizi specializzati e che vendono esclusivamente fiori e piante, o articoli per turisti(2), o articoli militari, o cibi cotti o comunque preparati per asporto, banchi würstel e pasticcerie, é ammessa l’apertura fino alle ore 13.00 nei giorni feriali e festivi.
  2. Nel caso di fiere e mercati su aree pubbliche disciplinati dagli articoli 18 e 19 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, che si svolgono di domenica o in giorno festivo, anche gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato, solamente nella zona o quartiere in cui si svolge la manifestazione.
  3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39, l’apertura in caso di piú di due festivitá consecutive.
  4. Al titolare di autorizzazione per la tabella riservata ai banchi würstel per il commercio su aree pubbliche, il Sindaco può concedere deroghe alla chiusura nei giorni domenicali e festivi e agli orari di apertura, anche oltre la fascia massima di apertura prevista dai presenti criteri

2. Scelta dell’orario da parte dell’operatore

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la chiusura per ferie, malattia, lavori, cessione d’azienda ed altri gravi motivi, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

L’operatore deve osservare, senza possibilità di scelta individuale, l’orario determinato dal Consiglio comunale per fiere e mercati periodici.

3. Orari delle attività miste

I negozi che esercitano attività miste soggette ad autorizzazione amministrativa devono osservare gli orari previsti per l’attività prevalente da loro esercitata ed in ogni caso è vietato un orario differenziato.

I negozi che esercitano attività miste, soggette parte ad autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio o ad autorizzazione per la vendita di giornali, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita degli articoli soggetti ad autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio.

4. Attività non soggette alle presenti disposizioni

Le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:

a) in via sperimentale agli esercizi ubicati nelle località turistiche di cui successivo allegato A relativo all’elenco “Localitá turistiche o cittá d’arte” (art. 35 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98), salvo l’obbligo di chiusura nei giorni di cui al punto 1., nei quali é esclusa in ogni caso la possibilitá di deroga alla chiusura domenicale e festiva;

b) alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;

c) agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;

d) agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio o lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di funivie;

e) ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

f) ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per la vendita presso il domicilio del consumatore;

g) alle forme speciali di vendita di cui al capo IV del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39.

Note:

(1)Elenco dei comuni con un indice di “intensità turistica” (ASTAT) superiore a 30:

1. Corvara in Badia Pt. 195,5

2. Selva di Val Gardena Pt. 123,0

3. Scena Pt. 100,5

4. Sesto Pt. 87,2

5. Tirolo Pt. 84,4

6. Badia Pt. 83,7

7. Stelvio Pt. 81,1

8. Avelengo Pt. 75,8

9. Senales Pt. 64,6

10. Rio di Pusteria Pt. 59,8

11. Castelrotto Pt. 54,3

12. Marebbe Pt 53,7

13. Braies Pt. 49,7

14. S. Cristina Val Gardena Pt. 49,3

15. Dobbiaco Pt. 43,6

16. Valdaora Pt. 42,2

17. Rasun Anterserva Pt. 41,8

18. S.Candido Pt. 37,9

19. Racines Pt. 37,1

20. Ortisei Pt. 37,0

21. Valle Aurina Pt. 36,0

22. Curon Venosta Pt. 35,3

23. Nova Levante Pt. 34,9

24. Naz-Sciaves Pt. 32,8

25. Tires Pt. 31,3

(2)Per articoli per turisti si intendono: fazzoletti, sciarpe, scialli, ricami, confezioni tipiche artigiane, locali e orientali, articoli in pelle e similpelle con fregi o disegni ricordo per ornamento e regalo e piccoli articoli di ornamento personale, cartoline, riproduzioni ricordo delle località turistiche, albums, quadretti, carte stradali, carte turistiche, matite, penne, albums per francobolli e francobolli per collezione, fiori secchi e confezionati, cappelli, borse e cinture di non elevato valore, oggetti in paglia e vimini, ombrellini da sole, occhiali da sole, ventagli, soprammobili, sottobicchieri, scatole e servizi decorati prodotti in qualunque materia, pellicole ed accessori per foto, incluso materiale da sviluppo, prodotti dell’artigianato artistico.

Allegato A

LANDESVERZEICHNIS DER TOURISTISCHEN ORTSCHAFTEN UND DER KUNSTSTÄTTEN

ex Art. 39 des Leg.D. vom 6. Juli 2011, Nr. 98

ELENCO PROVINCIALE LOCALITÁ TIRISTICHE E CITTÁ D’ARTE

ex art.39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98

1. Corvara /Corvara in Badia Pkt/Pt 195,5

2. Wolkenstein in Gröden / Selva Val Gardena Pkt/Pt 123,0

3. Schenna /Scena Pkt/Pt 100,5

4. Sexten / Sesto Pkt/Pt 87,2

5. Tirol / Tirolo Pkt/Pt 84,4

6. Abtei / Badia Pkt/Pt 83,7

7. Stilfs / Stelvio Pkt/Pt 81,1

8. St.Christina in Gröden/S.Cristina Val Gardena Pkt/Pt 49,3

9. St.Ulrich / Ortisei Pkt/Pt 37,0

Aufgrund der ASTAT Daten (Tourismusjahr 2009/2010) sind in diesem Verzeichnis die Gemeinden mit dem „Tourismus-Intensität“- Index höher als 80 angezeigt.

Diesem Verzeichnis sind die Gemeinden St. Christina in Gröden und St. Ulrich hinzugefügt, da sie zum touristisch homogenen Gebiet von Gröden gehören.

In base ai dati ASTAT (anno turistico 2009/2010) rientrano in tale elenco i comuni con un indice di “intensitá turistica” superiore a 80.

All’elenco sono aggiunti i Comuni di S. Cristina Val Gardena e Ortisei in quanto rientrano nel territorio turistico omogeneo della Val Gardena.

Auf dem Landesgebiet bestehen keine Kunststätten

Nel territorio della provincia di Bolzano non sono presenti cittá d’arte

 

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