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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell’eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all’articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all’ultimo detentore responsabile del cane.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all’articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all’interno della struttura stessa. L’ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell’animale o alla sua morte.”

(3) All’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, l’ultimo periodo è così sostituito: “Ugualmente per la sterilizzazione o castrazione di cani e gatti tenuti in asili per animali o canili, nonché per la loro vaccinazione, il contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche è così sostituito:

“1. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L’allegato vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all’emanazione del regolamento di esecuzione.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2.”

(6) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) di 100 euro per la prima violazione all’obbligo di non lasciare vagare i cani; in caso di recidiva si applicano le sanzioni di cui alla lettera f);

h) da 150,00 euro a 1.500,00 euro chi non consente il controllo del rispetto delle vigenti disposizioni protezionistiche sugli animali da lui detenuti.“

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