(1) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di attenzione di cui all’allegato B, l’Agenzia informa la popolazione interessata affinché assuma comportamenti tali da ridurre le emissioni di PM10 ed informa le amministrazioni comunali interessate affinché predispongano gli atti amministrativi ed i provvedimenti che dovessero rendersi necessari in caso di raggiungimento della soglia di azione.
(2) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di azione di cui all’allegato B, i Comuni territorialmente interessati emanano i provvedimenti d’azione definiti nell’allegato C.
(3) I provvedimenti di cui all’allegato C, parte I entrano in vigore entro tre giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Agenzia e rimangono in vigore fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione. Qualora non venga rilevato il superamento del valore limite per il PM10 di cui all’allegato A, i provvedimenti di cui sopra non trovano applicazione nel periodo compreso tra il 1. aprile ed il 30 settembre.
(4) I provvedimenti di cui all’allegato C, parte II entrano in vigore entro sette giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Agenzia. Tali provvedimenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione.
(5) I Comuni emanano i provvedimenti di cui al comma 2 qualora si trovino nella zona in cui è stato rilevato o previsto il superamento della soglia di azione. L’allegato D stabilisce le zone ed i Comuni che ve ne fanno parte in base alla tipologia dei provvedimenti da emanare.
(6) I provvedimenti di cui al comma 2 sono emanati dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti. In caso di inerzia provvede in via sostitutiva il Presidente della Provincia.