(1) Nell’allegato A sono indicati i valori limite, i valori obiettivo ed i livelli critici della qualità dell’aria stabiliti dalla normativa europea e statale vigente.
(2) Il piano della qualità dell’aria può individuare obiettivi di qualità dell’aria più restrittivi dei valori limite di cui al comma 1 allo scopo di preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con le strategie di sviluppo sostenibile attraverso l’applicazione di provvedimenti che non comportino costi sproporzionati.