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f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 41)
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel B.U. Del 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)   delibera sentenza

(1)  Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o per le varianti alle stesse”.

(2)  Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.”

(3)  Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo.”

(4)  Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.”

(5)  Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.”

(6)  I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti relative a:

  1. costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
  2. costruzione o risanamento di parti di impianti idroelettrici e di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma 6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.”

(7)  Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi.”

(8)  Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia unicamente le varianti relative a:

  1. macchinari destinati alla produzione dell’energia elettrica;
  2. estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall’innevamento programmato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.”

(9)  Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Accesso ai dati)

1. Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d’acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano.”

(10)  Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

[“1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”] 4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale
4)
L’art. 16, comma 1, della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, è stato prima sostituito dall’art. 2, comma 10, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi dall’art. 24, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
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