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Decreto 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 7 (Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni)

(1) Con riferimento al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, e' attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti I.V.A. eseguiti a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti I.V.A. eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito I.V.A. versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.