(1) Relativamente alle sole imposte sostitutive sui redditi da capitale per le quali il gettito e' quantificato in base ai criteri definiti dal comma 3 dell'art. 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.
(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.
(3) La percentuale di cui al comma 2, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.
(4) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.