In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 411)
Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 6 dicembre 2011, n. 49.

Art. 7 (Rinnovo e validità dei collaudi statici)

(1) Per ponti di luce fino a 2,40 metri il collaudo iniziale ha validità illimitata. In caso di degradi accertati o di dubbi sulla portata è sufficiente una prova di carico diretta, anche senza misurazione della freccia, previa verifica dell'assenza di lesioni dovute al carico applicato. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato da un ingegnere collaudatore.

(2) Per ponti di luce da 2,41 fino a 6,00 metri il collaudo iniziale ha validità illimitata. A seguito di degrado di elementi e materiali influenzanti la statica, rilevabili dalle ispezioni semplici, si può rinnovare il collaudo con eventuali limitazioni al transito, previo accertamento con prova di carico secondo le modalità di cui all'articolo 4.

(3) Per ponti di luce da 6,01 fino a 10,00 metri il collaudo va rinnovato in occasione dell'ispezione complessa da eseguirsi ogni dieci anni. L'esito positivo dell'ispezione complessa, inteso come assenza di modifiche sostanziali rispetto all'ispezione precedente, comporta il rinnovo automatico del collaudo. In caso di segnalazioni di anomalie, dopo aver esaminato l'esito delle ispezioni semplici biennali, l'esito delle ispezioni complesse decennali e il contenuto del collaudo iniziale, l'ingegnere collaudatore può confermare il collaudo precedente o prescrivere ulteriori accertamenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, ai fini del rinnovo del collaudo.

(4) Per ponti di luce da 10,01 a 20,00 metri il collaudo va rinnovato in occasione dell'ispezione complessa da eseguirsi ogni sei anni. L'esito positivo dell'ispezione complessa, inteso come assenza di modifiche sostanziali rispetto all'ispezione precedente, comporta il rinnovo automatico del collaudo. Ogni terza ispezione complessa (ogni 18 anni) deve essere accompagnata da una prova di carico che accerti il comportamento elastico compatibile dell’opera; i risultati di questa prova devono essere confrontabili con quelli della prova precedente (prova di carico ogni 18 anni). L’esito dell'ispezione complessa con prova di carico ogni 18 anni deve essere certificato da un ingegnere collaudatore con un verbale di prova di carico, previo esame della documentazione esistente. In caso di segnalazioni di anomalie, dopo aver esaminato l'esito delle ispezioni semplici, l'esito delle ispezioni complesse e il contenuto del collaudo iniziale, l'ingegnere collaudatore può confermare il collaudo precedente o prescrivere ulteriori accertamenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, ai fini del rinnovo del collaudo.

(5) Per ponti di luce superiore a 20,00 metri il collaudo va rinnovato in occasione dell'ispezione complessa da eseguirsi ogni tre anni. L'esito positivo dell'ispezione complessa, inteso come assenza di modifiche sostanziali rispetto all'ispezione precedente, comporta il rinnovo automatico del collaudo. Ogni terza ispezione complessa (ogni nove anni) deve essere accompagnata da una prova di carico che accerti il comportamento elastico compatibile dell’opera; i risultati di questa prova devono essere confrontabili con quelli della prova precedente (prova di carico ogni nove anni). Per le opere significative è inoltre necessaria una caratterizzazione dinamica dell’impalcato, da confrontare con quella eseguita precedentemente. L’esito dell'ispezione complessa con prova di carico ogni nove anni deve essere certificato da un ingegnere collaudatore con un verbale di prova di carico, previo esame della documentazione esistente. In caso di segnalazioni di anomalie, dopo aver esaminato l'esito delle ispezioni semplici, l'esito delle ispezioni complesse e il contenuto del collaudo iniziale, l'ingegnere collaudatore può confermare il collaudo precedente o prescrivere ulteriori accertamenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, ai fini del rinnovo del collaudo.

(6) Per ponti con particolarità costruttive evidenziate nel collaudo iniziale, il rinnovo o la conferma del collaudo si dovrà eseguire, a seguito di motivate condizioni tecniche, secondo le modalità prescritte direttamente dal collaudatore nel certificato di collaudo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 41
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Obblighi dell'ente gestore (Servizio centrale di gestione ponti))
ActionActionArt. 3 (Contenuti del collaudo statico di ponti nuovi ed esistenti)
ActionActionArt. 4 (Controllo statico per la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti)
ActionActionArt. 5 (Classificazione degli interventi di risanamento)
ActionActionArt. 6 (Controlli periodici di sorveglianza, vigilanza e ispezione)
ActionActionArt. 7 (Rinnovo e validità dei collaudi statici)
ActionActionArt. 8 (Norma transitoria)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 6
ActionActionG
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico