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a) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 411)
Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali

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1)
Pubblicato nel B.U. 6 dicembre 2011, n. 49.

Art. 4 (Controllo statico per la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti)

(1) La valutazione della sicurezza dei ponti esistenti va effettuata di norma tramite calcolo statico analitico eseguito da un ingegnere abilitato al collaudo statico, sulla base di un rilievo dell'opera e dell’accertamento delle caratteristiche meccaniche, quali resistenze e grandezze strutturali, salvo quanto previsto ai commi 12 e 15 del presente articolo.

(2) Per ponti di luce maggiore di 6,00 metri il calcolo analitico deve essere comprovato dall'analisi del comportamento della struttura con una prova di carico commisurata al carico ammesso dal calcolo.

(3) Per strutture di significativa importanza si deve disporre della caratterizzazione dinamica dell’impalcato sia teorica che ottenuta sperimentalmente per almeno i primi tre modi di vibrare, con una descrizione puntuale delle operazioni di eccitazione effettuate e con indicazione delle condizioni meteorologiche (temperatura, velocità del vento).

(4) La valutazione della sicurezza dei ponti esistenti può essere eseguita anche solo allo stato limite ultimo (SLU) o allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Nella valutazione devono essere indicati i livelli di sicurezza in base ai quali si stabilisce se:

  1. la struttura possa essere mantenuta nello stato esistente;
  2. debbano essere ridotti i carichi ammessi al transito sul ponte;
  3. sia necessario aumentare o ripristinare la capacità portante del ponte.

(5) I livelli di sicurezza devono essere commisurati alle eventuali conseguenze di un collasso della struttura. A tal fine si definiscono le seguenti classi di conseguenza:

  1. CC1 low”: ponti di luce netta del singolo elemento strutturale fino a 6,00 metri, con meccanismi di duttilità e mensole con aggetto massimo carrabile fino a 1,25 metri, le cui deformazioni sono individuabili prima del collasso (archi e travi in semplice appoggio).
  2. “CC2 medium”: ponti che non ricadono in CC1 a causa di particolari caratteristiche esecutive, ponti di luce del singolo elemento strutturale da 6,01 metri fino a 20,00 metri, ponti di qualsiasi luce con meccanismi di duttilità (deformazioni evidenti prima del collasso), con traffico giornaliero medio (tgm) inferiore a 8.000 veicoli, nonché mensole con aggetto carrabile superiore a 1,25 metri con tgm inferiore a 8.000 veicoli.
  3. “CC3 high”: ponti che non ricadono in CC2 a causa di particolari caratteristiche esecutive, ponti di luce superiore a 20,00 metri con traffico superiore a tgm 8.000 veicoli e mensole con aggetto carrabile superiore a 1,25 metri con tgm superiore a 8.000 veicoli.

(6) In centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, considerata la bassa percentuale di mezzi pesanti rispetto al traffico leggero, il valore tgm aumenta da 8.000 a 16.000.

(7) Per la classe di conseguenza CC1, i livelli di sicurezza possono essere ridotti fino ad ammettere un carico di transito che rispetti il limite delle tensioni degli stati limite di esercizio per la condizione rara (tasso di lavoro dei materiali non superiore a quanto disposto dalla normativa – tasso di lavoro compatibile con i meccanismi sperimentali).

(8) Per la classe di conseguenza CC2, i livelli di sicurezza possono essere ridotti come per la classe CC1, purché si preveda un adeguato monitoraggio o controllo dei parametri significativi tramite misure e/o ispezioni con frequenza commisurata alla riduzione della sicurezza (compensazione della sicurezza con controllo dell'evoluzione nel tempo dei possibili degradi della struttura).

(9) Per la classe di conseguenza CC3, i livelli di sicurezza devono essere conformi ai valori previsti dalle norme di progettazione per ponti nuovi. Tali livelli di sicurezza possono essere ridotti occasionalmente per singole valutazioni di transito di trasporti eccezionali.

(10) Il modello di calcolo strutturale è a scelta dell'ingegnere collaudatore; è consentita una riduzione dei coefficienti di sicurezza per pesi propri e permanenti a seconda del grado di conoscenza di tali azioni.

(11) La valutazione della sicurezza deve tenere conto di norma della tipologia e della frequenza degli interventi di ispezione e di vigilanza di cui all'articolo 6.

(12) La sicurezza al carico transitante di un ponte esistente con schema strutturale semplice (archi, travi in semplice appoggio o telai semplici) può essere accertata anche in assenza di un calcolo statico con una prova di carico diretta; in tale prova si verificano il comportamento elastico della struttura, l’assenza di anomalie e di evoluzioni dei degradi a seguito dell'azione di carico, salvo quanto previsto ai commi 13 e 14 del presente articolo. L'affidabilità nel tempo di tale accertamento deve essere assicurata da un adeguato piano di monitoraggio e/o da ispezioni, a seconda delle caratteristiche della struttura e del quadro generale di degrado valutato da un ingegnere collaudatore.

(13) Nel caso di ponti di classe CC3 ed in casi motivati per i ponti delle altre classi, l'accertamento della sicurezza va eseguito tramite il rilievo delle grandezze fisiche e meccaniche e il successivo calcolo analitico di cui ai commi da 1 a 11.

(14) In via transitoria è possibile valutare il grado di sicurezza dei ponti di classe CC3 secondo le modalità di cui al comma 12; in tal caso la valutazione ha un periodo di validità massimo di cinque anni o inferiore se indicato dal collaudatore.

(15) Per ponti di luce fino a 2,40 metri, la transitabilità può essere accertata con il semplice passaggio di un mezzo pesante di verifica per controllare se il carico non abbia prodotto evidenti danneggiamenti o comportamenti plastici.

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