(1) L'ente gestore provvede al censimento dei ponti di cui all'articolo 1, presenti sulla rete stradale di propria gestione, e all’archiviazione dei relativi dati; tali dati vengono aggiornati alla consegna di nuove opere all’ente.
(2) Per ogni ponte l'ente gestore annota i dati significativi sulla sua descrizione, sul collaudo, sull’ispezione, e archivia le relazioni di calcolo statico e quelle sui successivi interventi; la documentazione da acquisire è commisurata all'importanza del ponte.
(3) L'ente gestore provvede ad eseguire tutte le attività di vigilanza e di ispezione previste all'articolo 6 e ad archiviarne i risultati.
(4) Nel caso di risultanze negative nei controlli statici, l'ente gestore limita il transito sui ponti mediante apposita segnaletica e/o limitazione fisica dell'accesso.
(5) Nell'ambito della propria attività di manutenzione l'ente gestore può effettuare direttamente, senza necessità di nuovo collaudo, tutti gli interventi di miglioramento della durabilità dell'opera nonché di riparazione, anche statica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).