(1) La Provincia riconosce e sostiene il ruolo fondamentale dei comuni e delle comunità comprensoriali nel processo di integrazione oggetto della presente legge.
(2) La Provincia sostiene progetti e iniziative di organizzazioni private senza scopo di lucro, a condizione che queste ultime realizzino tali progetti e iniziative d’intesa con i comuni o le comunità comprensoriali. 17)