(1) E’ riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo oltre a quello dell’attività extrascolastica del Servizio giovani ai fini dell’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, ed è garantito alle alunne e agli alunni stranieri presenti sul territorio provinciale il diritto e dovere all’istruzione, alla formazione professionale e l’accesso alla scuola dell’infanzia. È in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo.
(2) La Provincia garantisce a tutte le cittadine e a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e iscritti in una scuola in provincia di Bolzano l’accesso alle misure e alle agevolazioni dell’assistenza scolastica previste dalla normativa di settore.
[(3) Per l’accesso alle agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori provincia è richiesto agli alunni e alunne stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. Se la scuola frequentata si trova nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica austriaca, il requisito della residenza di cui al presente comma è richiesto all'alunno o all’alunna o a uno dei genitori.] 2)
(4) Le studentesse e gli studenti stranieri residenti in provincia e iscritti all’università hanno accesso alle misure previste dalla normativa di settore.
[(5) Per l’accesso alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea è richiesto il requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. Per le studentesse e gli studenti frequentanti un’università sul territorio della provincia possono essere previsti periodi di residenza inferiori.] 2)
(6) La Provincia promuove l’integrazione scolastica e sociale delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri avvalendosi anche dell’attività extrascolastica del Servizio giovani, così come dei centri linguistici che operano a favore delle scuole italiane, tedesche e ladine di ogni ordine e grado. I suddetti centri linguistici organizzano interventi di promozione linguistica anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Per favorire la migliore integrazione nel tessuto scolastico e l'apprendimento spontaneo della lingua di insegnamento, gli interventi durante l'anno scolastico vengono organizzati in modo da favorire quanto più possibile la regolare frequenza dell'alunna/alunno della propria classe di appartenenza. Per le alunne e gli alunni con riconosciute carenze linguistiche nella lingua d’insegnamento, iscritti ai corsi di incentivazione linguistica, la frequenza è obbligatoria. I centri linguistici, tramite l’utilizzo dei mediatori interculturali, contribuiscono inoltre alla realizzazione dei progetti di educazione interculturale e offrono consulenza e sostegno alle scuole e alle reti di scuole, anche in collaborazione con organizzazioni di educazione permanente e con quelle che propongono l’attività extrascolastica del Servizio giovani.
(7) Ai fini dell’integrazione scolastica delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri la Provincia promuove, attraverso i dipartimenti istruzione e formazione, interventi finalizzati a:
- apposite misure di distribuzione funzionale nelle varie strutture scolastiche delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri, che necessitino di specifica integrazione linguistica;
- la formazione e l’aggiornamento di docenti, dirigenti e personale non docente, al fine di disporre di competenze professionali adeguate ad operare e ad insegnare in classi con alunne, alunni, studentesse e studenti di diverse provenienze, sia per le metodologie d’insegnamento delle lingue tedesca e italiana come seconde lingue, che per l’educazione interculturale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.