(1) Hanno accesso ai servizi sociali le cittadine e i cittadini stranieri con residenza e dimora stabile sul territorio provinciale. L’accesso è ulteriormente disciplinato dalla specifica normativa di settore, considerando il principio di interventi uguali a parità di bisogno e ispirandosi ai principi di prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione sociale.
[(2) Per l'accesso alle prestazioni di natura economica è richiesto alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti alla Unione europea un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano.] 2)
[(3) In funzione della specifica finalità e natura delle prestazioni erogate, per le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, possono essere previsti dalle disposizioni di settore periodi di residenza e dimora inferiori a quanto previsto dal comma 2.] 2)
(4) La Provincia garantisce i livelli essenziali delle prestazioni previsti su tutto il territorio nazionale dalla normativa statale, tra cui le prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.