(1) La Provincia promuove e realizza interventi per favorire l’integrazione linguistica e culturale delle cittadine e dei cittadini stranieri e garantisce il coordinamento di tutte le iniziative sul territorio provinciale.
(2) Oltre alla promozione delle competenze linguistiche nelle lingue provinciali italiano, tedesco e ladino, vengono sostenuti anche altri interventi di educazione permanente e aggiornamento, atti a promuovere una cultura dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare sul posto di lavoro, oltre ad offerte di attività extrascolastiche del Servizio giovani, in modo che le cittadine e i cittadini stranieri possano esercitare i propri diritti e assolvere ai propri doveri e compiti sul piano personale, civico e sociale.
(3) Tra gli obiettivi del presente articolo rientrano tutti gli interventi per la formazione e l’aggiornamento delle cittadine e dei cittadini stranieri, salvo quelli previsti ai sensi degli articoli 13 e 14.
(4) Per la promozione e la realizzazione degli interventi riportati nel presente articolo sono competenti le Ripartizioni Cultura dell’amministrazione provinciale.
(5) Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza linguistica sono rilasciate dalle ripartizioni provinciali competenti o dagli enti accreditati, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
(6) La Provincia riconosce inoltre l’importante ruolo ricoperto nell’ambito sociale, interculturale, della formazione e dell’assistenza, dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con continuità a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri e delle loro famiglie.