(1) Le cittadine e i cittadini stranieri accedono, in condizioni di parità con le cittadine e i cittadini italiani, alle prestazioni sanitarie previste dalla vigente normativa nazionale.
(2) Alle cittadine e ai cittadini stranieri comunque presenti sul territorio provinciale, non iscritti al Servizio sanitario provinciale, sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; ad essi sono estese inoltre le attività finalizzate alla prevenzione e cura degli stati di disagio psicologico e psichico nonché quelle finalizzate alla prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza, ivi compresa la dipendenza da alcool.
(3) Per le cittadine straniere che si trovano in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, l’iscrizione al Servizio sanitario provinciale viene effettuata a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza o di maternità.
(4) La Provincia promuove campagne informative rivolte ai destinatari della presente legge per assicurare loro l’effettivo accesso ai servizi sanitari e realizza, per il personale di detti servizi, programmi di aggiornamento finalizzati ad un approccio con utenti di diversa provenienza.
(5) La Provincia, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile, promuovendo nella progettazione e nell'attuazione di tali iniziative la partecipazione delle cittadine straniere, in particolar modo di quelle cittadine provenienti dai Paesi dove sono esercitate tali pratiche.