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Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
Rilevamento unificato di reddito e patrimonio: misure attuative ai sensi degli articoli 3, 14, 16, 17, 32 e 33 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 (modificata con delibera n. 61 del 16.01.2012, delibera n. 339 del 04.03.2013, delibera n. 396 del 01.04.2014 e delibera n. 463 del 02.05.2017)

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11 gennaio 2011, è stato disciplinato il rilevamento unificato di reddito e patrimonio, per rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti, a parità di condizioni economiche e di bisogno, nell’accesso alle prestazioni pubbliche. In una prima fase – dal 1.9.2011 – la nuova disciplina troverà applicazione nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, e solo in una seconda fase, dopo il necessario consolidamento del sistema, troverà applicazione anche negli altri settori.

L’articolo 3 del citato decreto prevede che per la valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie, le persone interessate siano tenute a rilasciare la “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP, utilizzando un modulo approvato dalla Giunta provinciale; per la dichiarazione del reddito relativo all’anno 2010 si propone il modulo di cui all’allegato A. Per le dichiarazioni riferite ai redditi degli anni a venire, il modulo sarà aggiornato in base alle modifiche fiscali intercorse, pur nel rispetto di quanto disciplinato dal citato DPP 2/2011.

La DURP, secondo il disposto dell’articolo 32, è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale. Si ritiene opportuno prevedere che la stessa possa essere presentata, di norma, contestualmente alla presentazione di una domanda di prestazione, presso gli uffici pubblici competenti, nonché presso le organizzazioni che svolgono attivitá di CAAF e/o patronato e che sottoscriveranno apposita convenzione con la Provincia. I soggetti convenzionati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. L’affidamento del servizio DURP a queste organizzazioni è motivato dal fatto che tali soggetti dispongono di una rete di servizi diffusa su tutto il territorio provinciale, dalla loro esperienza in materia di informazione e consulenza ai cittadini nelle materie oggetto della dichiarazione DURP, così come dal fatto che tali soggetti già svolgono per gli enti pubblici attività di raccolta delle domande di prestazione che in futuro saranno legate al nuovo sistema DURP.

L’incarico può essere affidato solo a soggetti che garantiscono al cittadino di poter presentare, all’interno della stessa organizzazione, o comunque in collegamento funzionale ed organizzativo, sia la DURP che una eventuale domanda di prestazione. Non vi è necessità di procedura di selezione per l’affidamento del servizio DURP, essendo il convenzionamento aperto a tutti i CAAF e patronati interessati che rispettano i requisiti previsti dalla convenzione.

A tale fine è stata elaborata la convenzione tipo di cui all’allegato B alla presente deliberazione, che prevede l’affidamento del servizio agli enti preposti, con l’indicazione dei requisiti necessari, degli obblighi del soggetto incaricato e della Provincia stessa e dei corrispettivi da corrispondere alle organizzazioni per l’espletamento dell’attività.

Si ritiene opportuno incaricare del pagamento dei corrispettivi spettanti per lo svolgimento del servizio l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE, che già da tempo opera attraverso i patronati per la raccolta delle domande per le prestazioni di propria competenza.

Gli articoli 14 e 16 del regolamento prevedono inoltre che l’importo del reddito da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non possa in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria; spetta alla Giunta provinciale approvare ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.

La tabella delle retribuzione medie di cui all’allegato C, è stata elaborata da un gruppo di lavoro tecnico formato da collaboratori della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali, rappresentanti delle organizzazioni economiche, delle organizzazioni sindacali e del settore sociale.

L’articolo 17 del citato regolamento prevede anche che la Giunta provinciale definisca delle particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa per le quali non si applicano i correttivi al reddito previsti dagli articoli 14, 15 e 16.

L’elenco della situazioni particolari (allegato D) è stato ugualmente elaborato dal gruppo di lavoro tecnico di cui sopra.

I documenti attuativi di cui sopra sono stati approvati dal comitato guida del progetto DURP, comprendente rappresentanti delle organizzazioni economiche, delle organizzazioni sindacali e del settore sociale.

L’articolo 33 del citato regolamento prevede che presso l’Amministrazione provinciale operi un nucleo centrale di coordinamento con la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.

Si ritiene opportuno che il Nucleo di coordinamento nella fase di prima attuazione del sistema sia istituito presso la Ripartizione Famiglia e Politiche sociali. Nello svolgimento delle sue funzioni collaborerà con tutti gli uffici pubblici e le organizzazioni partecipanti al nuovo sistema di rilevamento. Gli uffici dell’amministrazioni provinciali coinvolti nel nuovo sistema, così come gli uffici che adotteranno in futuro il sistema unificato, assicurano la propria collaborazione al Nucleo di coordinamento.

Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale

d e l i b e r a

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. Di approvare, in attuazione del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”, il modulo DURP per i redditi relativi all’anno 2010, secondo l’allegato A, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione e di prendere atto che per gli anni a venire, lo stesso sarà aggiornato d’ufficio in base alle modifiche fiscali intercorse, nel rispetto di quanto disciplinato dal citato Decreto del Presidente della Provincia.

2. Di approvare la convenzione tipo per l’affidamento del servizio di raccolta delle DURP di cui all’allegato B.

3. (abrogato)

4. Di approvare, ai sensi degli articoli 14 e 16 del citato regolamento, la tabella delle retribuzione medie di cui all’allegato C, da utilizzare come correttivi al reddito da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società.

5. Di approvare, ai sensi dell’articolo 17 del citato regolamento, l’elenco delle situazioni particolari di difficoltà della persona o dell’impresa di cui all’allegato D per le quali non si applicano i correttivi al reddito da lavoro autonomo.

6. Di istituire, presso la Ripartizione famiglia e politiche sociali, in attuazione dell’articolo 33 del citato decreto, il Nucleo di coordinamento DURP. Nello svolgimento delle sue funzioni collaborerà con tutti gli uffici pubblici e le organizzazioni partecipanti al nuovo sistema di rilevamento. Gli uffici dell’amministrazione provinciale coinvolti nel nuovo sistema, così come gli uffici che adotteranno in futuro il sistema unificato, assicurano la propria collaborazione al Nucleo di coordinamento.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

ELENCO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 GENNAIO 2011, N. 2, ALLE QUALI NON SI APPLICANO I CORRETTIVI AL REDDITO DICHIARATO.

1. Situazioni particolari di difficoltà alle quali non si applicano i correttivi ai redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società di cui agli articoli 14 e 16 del D.P.G.P. 2/2011

1.1 I soggetti sono esclusi dall’utilizzo del correttivo al reddito dichiarato, nei seguenti casi:

- quando l’attività considerata non costituisce la principale fonte di reddito del soggetto1);

- quando il soggetto partecipa all’impresa familiare, con una partecipazione agli utili inferiore al 30 %;

- quando il soggetto partecipa ad una società di persone, con una partecipazione agli utili non superiore al 10 %;

- quando il soggetto beneficia delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 27 del D. L. 6 luglio 2012, n. 98;

- quando l’attività é iniziata o cessata nel periodo d’imposta;

- quando sono incaricati alle vendite a domicilio;

- quando sono prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice Civile;

- quando il totale dei compensi o delle componenti positive risultanti dall’esercizio di arti e professioni o reddito d’impresa è inferiore a 15.000€;

- quando svolgono il praticantato, per la durata prevista dalla specifica professione.

1.2 Sono altresì esclusi dall’utilizzo del correttivo coloro che dimostrano di trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Si considerano di non normale svolgimento dell’attività:

1.2.1 i periodi nei quali l’impresa è in liqui-dazione ordinaria, in fallimento, in concordato preventivo, in piano attestato di risanamento o in accordo di ristrutturazione dei debiti. In aggiunta se l’impresa si trova in perdita da almeno due anni, e il commercialista attesta che l’impresa non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni e presenta situazione di indebitamento.

1.2.2 i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale,

ad esempio, perché:

la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;

non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;

è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempre ché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

1.2.3 il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali, comprovata da idonea documentazione. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;

1.2.4 il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dan-done comunicazione alla Camera di Com-mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

1.2.5 relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;

1.2.6 il soggetto è stato impossibilitato per un periodo continuativo di almeno tre mesi, allo svolgimento della normale attività, a causa di situazione personale o familiare di particolare gravità, comprovata da idonea documentazione.

1.2.7 per le madri, due mesi prima della nascita e il primo anno di vita del figlio o, in caso di adozione, il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, purché questo anno ricada per almeno tre mesi nel periodo di riferimento del reddito;

2. Situazioni particolari nelle quali i correttivi si applicano in misura ridotta

2.1 Il correttivo si applica nella misura del 50%, nel caso di una lavoratrice autonoma che svolge la propria attività senza il contributo di lavoratori dipendenti e, nell’anno di riferimento del reddito, ha un figlio d’età compresa tra un anno compiuto e il compimento del terzo anno di vita, o ha un figlio adottivo che si trova nel secondo o terzo anno successivo al suo ingresso in famiglia, purché queste condizioni ricadano per almeno tre mesi nel periodo di riferimento del reddito.

2.2 Nel caso di un soggetto che percepisce altri redditi, il correttivo si applica nella misura pari alla differenza tra il correttivo calcolato per l’attività prevalente e la somma dei redditi dichiarati ai fini della DURP, ad esclusione delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento dei figli.

2.3 Nel caso due coniugi o partner conviventi siano entrambi titolari di una partecipazione ad una medesima società, la correzione avviene nella misura del

- 100% per la persona che detiene la partecipazione maggiore e del 30% per la persona che detiene la partecipazione minore;

- 70% per entrambi, se detengono una partecipazione di pari misura.

3. Situazioni particolari di difficoltà alle quali non si applica il calcolo forfetario del reddito da agricoltura e silvicoltura di cui all’articolo 15 del D.P.G.P. 2/2011

3.1. I soggetti sono esclusi dal calcolo forfetario del reddito da agricoltura, in casi eccezionali e tali da compromettere in modo determinante la capacità di produzione di reddito nell’anno di riferimento, documentati dall’interessato e avallati dai competenti uffici delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, che attestano altresì che si tratta di eventi non sufficientemente sostenuti da altra forma di indennizzo o sostegno.

 

1)
Bei mehreren Einkommen werden die Korrekturkriterien nur auf die selbständige Tätigkeit, für die das Subjekt das höchste aller erklärten Einkünfte aufweist. Der Korrekturbetrag wird allerdings trotzdem angewandt, wenn die Summe der anderen Erwerbseinkünfte (einschließlich der gleichgestellten Einkünfte) nicht den Mindestbetrag von 10.000 Euro erreicht.
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