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Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
Criteri per la concessione di contributi in caso di scavi archeologici e revoca della propria deliberazione n. 906 del 17.03.2008

Allegato

Criteri per la concessione di contributi in caso di scavi archeologici

Art. 1 (Generalità)

1. La Giunta Provinciale concede in base all’articolo 5septies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, contributi in caso di scavi archeologici che i committenti pubblici e privati effettuano direttamente a proprie spese su terreni di loro proprietà.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:

a) Zone archeologiche: zone che sottostanno al vincolo di tutela archeologica o che nei piani paesaggistici e urbanistici sono classificate come zone archeologiche.

b) Edilizia abitativa privata: costruzioni realizzate da privati o ditte per uso proprio o per la vendita di appartamenti. Si distingue tra edilizia abitativa agevolata ed edilizia abitativa libera. L’edilizia abitativa agevolata è quella realizzata su superfici sovvenzionate, secondo i criteri dell’agevolazione edilizia della Provincia. Tutto il resto è considerato edilizia abitativa libera.

c) Committenti pubblici per l’edilizia: enti pubblici quali comunità comprensoriali, comuni, l’Istituto per l’edilizia sociale, o società a partecipazione pubblica che svolgono la funzione di committenti per progetti edili.

d) Edilizia abitativa pubblica: edifici costruiti da committenti pubblici per scopi abitativi.

e) Infrastrutture: condotte per acqua, acque reflue, corrente elettrica, gas, telecomunicazioni, teleriscaldamento e strade.

f) Interventi agricoli o sul paesaggio: misure che modificano il paesaggio e che non rientrano tra i punti sopra elencati (disboscamenti, spianamenti, terrazzamenti, nuove piantagioni, bonifiche, opere di miglioramento fondiario, realizzazione di impianti sportivi, funivie, piste sciistiche, cimiteri, discariche di rifiuti, cave, cave di ghiaia).

Art. 3 (Presupposti)

1. Per la concessione di un contributo devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

a) Lo scavo deve essere stato autorizzato dall’Ufficio Beni archeologici; i relativi lavori devono essere diretti dall’ufficio medesimo e realizzati secondo le sue disposizioni. Devono essere osservate le prescrizioni imposte dall’Ufficio Beni Archeologici. I lavori eseguiti devono essere stati collaudati dall’ufficio, che deve anche confermare la congruità dei costi.

b) La domanda di contributo deve essere inoltrata entro un mese dalla conclusione dello scavo all’Ufficio Beni archeologici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano. La domanda di contributo, redatta secondo il modello predisposto dall’ufficio, dovrà essere corredata di marca da bollo.

c) Il richiedente deve dichiarare che per gli stessi lavori non è stato richiesto ovvero concesso nessun altro contributo provinciale. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia in caso di false dichiarazioni.

d) Alla domanda deve essere allegata la fattura originale dei lavori di scavo archeologico eseguiti.

e) Alla domanda deve essere inoltre allegata una dichiarazione firmata da un tecnico autorizzato, da cui risulti la natura dell’intervento edilizio, la cubatura sotto il livello del suolo, quella urbanistica ed il numero dei committenti. In caso di edilizia agevolata deve essere inoltre allegata una dichiarazione del comune competente. In caso di interventi agricoli e sul paesaggio la superficie interessata dallo scavo deve essere misurata da un tecnico autorizzato e i relativi dati devono essere comunicati all’Ufficio Beni archeologici.

2. In caso di domanda incompleta, i documenti o dati mancanti verranno richiesti per iscritto dall’Ufficio Beni archeologici.

Art. 4 (Trattamento delle domande)

1. Le domande pervenute entro la fine di agosto di ogni anno saranno prese in considerazione per l’evasione, in vista della erogazione di contributi, secondo la seguente graduatoria.

a) Per i richiedenti privati:

1) edilizia agevolata;

2) edilizia libera;

3) altre costruzioni a destinazione d’uso privata;

4) interventi agricoli e sul paesaggio realizzati da privati.

b) Per i richiedenti pubblici:

1) edilizia abitativa pubblica;

2) altre costruzioni a destinazione pubblica;

3) interventi agricoli e sul paesaggio finanziati da committenti pubblici.

2. Le domande presentate nei mesi da settembre a dicembre vengono trasferite all’anno successivo e prese in considerazione assieme a quelle pervenute in quell’anno secondo le categorie sopra elencate.

3. Qualora non siano sufficienti i mezzi finanziari a disposizione, nel caso di diversi richiedenti aventi i medesimi diritti, i mezzi stessi vengono suddivisi in parti uguali.

4. In caso di esaurimento dei mezzi finanziari sui relativi capitoli entro l’anno finanziario, le domande che non sono state prese in considerazione non vengono evase né nell’anno corrente né in quelli successivi.

Art. 5 (Ammontare dei contributi)

1. Vengono erogati, nel limite dei mezzi finanziari disponibili, i seguenti contributi:

a) Edilizia agevolata: contributo dell’80 per cento dei costi di scavo; al committente che disponga di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore. Nel caso di più committenti o di cooperative edilizie, ai fini del calcolo dei contributi la cubatura urbanistica sarà suddivisa tra i diversi committenti o soci.

b) Edilizia abitativa libera: un contributo del 70 per cento dei costi di scavo; al committente di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore.

c) Edilizia abitativa pubblica: un contributo del 60 per cento dei costi di scavo; al committente pubblico di una cubatura urbanistica da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto ai committenti di progetti di entità maggiore.

d) Altre costruzioni a destinazione privata: un contributo del 50 per cento dei costi di scavo; alle costruzioni con una cubatura complessiva fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto a progetti edilizi di entità maggiore.

e) Altre costruzioni a destinazione pubblica: un contributo del 20 per cento dei costi di scavo; alle costruzioni con una cubatura complessiva da edificare fino a 500 m3 è riservata la precedenza rispetto a progetti edilizi di entità maggiore.

f) Interventi agricoli e sul paesaggio effettuati da privati committenti, ivi compresi lavori di miglioramento fondiario e bonifica di qualsiasi tipo: un contributo del 10 per cento dei costi di scavo; agli interventi effettuati su superfici fino a 1.000 m2 è riservata la precedenza rispetto a progetti di entità maggiore.

g) Interventi agricoli e sul paesaggio effettuati da committenti pubblici, ivi compresi lavori di miglioramento fondiario e bonifica di qualsiasi tipo: un contributo del 5 per cento dei costi di scavo; agli interventi effettuati su superfici fino a 1.000 m2 è riservata la precedenza rispetto a progetti di entità maggiore.

2. Per la realizzazione di infrastrutture non vengono concessi contributi.

3. Le percentuali indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ridotte del 50 per cento per scavi in zone archeologiche vincolate e per progetti riguardanti cubature superiori a 500 m3 o superfici superiori a 1.000 m2.

4. Per motivate esigenze l’assessore competente/ l’assessora competente può derogare le percentuali di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1.

Art. 6 (Liquidazione)

1. L’Ufficio Beni archeologici provvede alla liquidazione del contributo concesso dall’assessore competente/ dall’assessora competente.

Art. 7 (Controlli e false dichiarazioni)

1. L’Ufficio Beni archeologici può effettuare controlli sulla cubatura edificata e sulle superfici interessate dagli scavi anche dopo la conclusione dei lavori.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nel caso di false dichiarazioni il beneficiario del contributo è obbligato a restituire alla Provincia autonoma di Bolzano il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.

Art. 8 (Disposizione finale)

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate successivamente alla data 01.11.2010.

 

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