(1) L’articolo 2 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, è così sostituito:
“Art. 2 (Beneficiari dei contributi) - 1. Possono beneficiare di contributi per interventi strutturali coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, purché tale attività venga esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Contributi per arredamenti e per interventi obbligatori per disposizioni di legge possono essere concessi a partire dalla denuncia dell’attività.”