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d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1)  Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“3/bis. In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata.”

(2)  Il comma 8 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“8. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”

(3)  Dopo il comma 8 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“8/bis. Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il fabbisogno abitativo primario del proprietario, per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”

(4)  Il comma 7 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„7. Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura residua eventualmente ammissibile sull’area assegnata può essere utilizzata per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia realizzata un’abitazione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene separata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5. L’abitazione autonoma deve essere destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un terreno agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo 62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fondiario, in base ad un piano di divisione in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuova abitazione realizzata.”

(5)  Dopo il comma 8 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

„8/bis. Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco.“

(6)  Il comma 9 dell’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

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