(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell’articolo 5. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento stabilite dalla Giunta provinciale. In deroga all’articolo 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, semprecché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti.”
(2) ll comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è così sostituito:
“1. Le procedure, i metodi di controllo, le spese di analisi nonché il contrassegno “geneticamente non modificato” di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 vengono ulteriormente disciplinati con regolamento di esecuzione.”