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Delibera N. 307 del 06.02.2006
Autorizzazione alla stipulazione della convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Consorzio del parco Nazionale dello Stelvio

Allegato
 
Convenzione n°                     fra la Provin-cia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ed il Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19.
Sorveglianza nel territorio ricadente nel-la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del Parco Nazionale dello Stelvio.
La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige con sede a 39100 Bolzano, Via Crispi n. 3, codice fiscale 00390090215, rappresentata dal Presidente della Provincia dott. Luis Durnwalder, ed il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio con sede a 23032 Bormio, Via Roma n. 26, codice fiscale 00685060147, rappresentato dal Presidente sig. Ferruccio Tomasi, stipulano la seguente convenzione riguardante la sorveglianza nel territorio ricadente nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del Parco Nazionale dello Stelvio:

Art. 1

Obbligo di vigilanza e dotazione organica

1. La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige si impegna ad istituire, ai soli fini dell'attività istituzionale del Parco, ed in particolare della sorveglianza, n. 4 stazioni di sorveglianza della Ripartizione provinciale foreste, nei Comuni di Stelvio, Lasa, Martello ed Ultimo.
2. A ciascuna delle predette stazioni viene assegnato personale del Corpo forestale provinciale inquadrato nei profili professionali di agente ed assistente forestale, sovrintendente forestale ed ispettore forestale, facente parte del contingente di posti della Ripartizione provinciale foreste. Le funzioni di comandante di stazione vengono, di norma, esercitate da un dipendente inquadrato nel profilo professionale di ispettore o sovrintendente forestale.
3. Al servizio di cui al precedente comma per adesso sono destinati complessivamente 15 posti.
4. Per migliorare il servizio di sorveglianza i 15 posti menzionati al comma 3 di cui sopra sono aumentati fino ad un numero massimo di 20 in rispetto alla disponibilità di personale della Ripartizione provinciale foreste e della disponibilità finanziaria.

Art. 2

Trattamento giuridico e dipendenza funzionale dal Consorzio

1. Il personale forestale è soggetto al trattamento giuridico dei dipendenti provinciali. Funzionalmente il personale delle predette stazioni dipende dall'Ufficio periferico del Parco, con sede a Glorenza: spetta pertanto al dirigente di tale ufficio organizzare ed ordinare il servizio delle quattro stazioni in modo da ottenere la massima funzionalità, stabilire l'orario di servizio, secondo le esigenze dello stesso, d'intesa con la Ripartizione provinciale foreste, concedere il congedo ordinario, vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio, autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità, autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio provinciale.
2. Al direttore della Ripartizione provinciale foreste compete autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale; gli compete altresì concedere i congedi straordinari per matrimonio, esami, donazione sangue, decesso parenti e per gravi motivi come da vigente contratto intercompartimentale.
3. La Provincia ha facoltà di avvalersi per compiti determinati e concordati di volta in volta, o di carattere meramente esecutivo, del personale assegnato alle stazioni di sorveglianza operanti nel territorio del Parco e s'impegna per converso a destinare personale forestale alle stesse a fronte di esigenze particolari, previa intesa tra il dirigente dell'ufficio periferico del Consorzio ed il direttore del corrispondente Ispettorato forestale e/o degli uffici centrali della Ripartizione provinciale foreste.

Art. 3

Trattamento economico fondamentale ed accessorio

1. Il personale forestale è soggetto al trattamento economico dei dipendenti provinciali. Per quanto concerne gli elementi retributivi variabili il dirigente dell'ufficio periferico del Parco assume le competenze del direttore d'ufficio, mentre il direttore della Ripartizione provinciale foreste esercita le restanti competenze. Al dirigente dell'ufficio periferico non si applicano i contratti provinciali.

Art. 4

Oneri di spesa a carico della Provincia Autonoma di Bolzano

1. Gli oneri stipendiali e riflessi, nonché le dotazioni personali (uniforme, armamento, equipaggiamento, radio ricetrasmittenti, ecc.) sono a carico della Provincia Autonoma di Bolzano, la quale si impegna altresì di mettere a disposizione del Consorzio un canale diretto della propria rete ricetrasmittente e di potenziare la copertura dei canali della zona interessata.

Art. 5

Oneri di spesa a carico del Consorzio

1. Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione i locali, l'arredo, l'attrezzatura d'ufficio e gli altri beni necessari per la gestione delle 4 stazioni di sorveglianza.
2. Sono posti a carico del bilancio del Consorzio gli oneri finanziari relativi a:
a) rimborso integrale di spesa per indennità di trasferta e per compenso di lavoro straordinario, sostenuta anticipatamente dalla Provincia, nella misura spettante a norma del vigente contratto collettivo per i dipendenti di cui alla presente convenzione e delle disposizioni della Ripartizione provinciale foreste;
b) dotazione di reparto, comprensiva di automezzi, ed altri beni di uso non individuale necessari per l'espletamento del servizio;
c) rimborso diretto da parte del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio al personale forestale per spese relative alle macchine di servizio, come spese per pedaggi, rifornimenti e parcheggi.

Art. 6

Validità

1. La presente convenzione sostituisce integralmente quella precedente ed ha validità triennale a decorrere dalla data in cui acquista efficacia ed è rinnovata tacitamente per un altro triennio qualora, anche a richiesta di una delle parti, non vengano proposte modifiche o integrazioni.
2. La presente convenzione, sottoscritta dai Presidenti della Provincia e del Consorzio, è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'Ambiente.
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