L'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza l'autorizzazione della Provincia rilasciata su motivata richiesta. La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico).
La sospensiva è di norma autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un uguale periodo per cause di comprovata necessità, nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di trasferimento o concentrazione dell'impianto.
I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione, sono diffidati a riattivarla entro il termine massimo di quindici giorni, pena la revoca dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo provvedimento viene adottato qualora alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata, sia accertato il perdurare dell’inattività dell’impianto.
Nel caso di smantellamento e rimozione dell’impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.
Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
a) la cessazione delle attività complementari dell’impianto;
b) l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C.) e del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa, entro un termine massimo di 6 mesi dalla cessazione dell‘attività;
d) la bonifica del suolo.