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Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
Approvazione dei termini e delle modalità per la prestazione delle domande di assegnazione di sussidi, nonché per la liquidazione degli stessi ai sensi della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 25 "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità" (modificata con delibera n. 269 del 30.1.2006 e delibera n. 1896 del 17.12.2012)

ALLEGATO A)

Termini e modalitá per la presentazione delle domande di assegnazione di sussidi, nonché per la liquidazione degli stessi ai sensi della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 25 “interventi in favore delle proiezione filmiche di qualità”

Art. 1
Presentazione delle domande

1. Le domande di assegnazione di sussidi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale del 17 agosto, n. 25, sono da inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno agli Uffici competenti delle Ripartizioni 14 e 15 della Giunta Provinciale. Nel caso di trasmissione delle domande tramite lettera raccomandata fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

2. I film per i quali si chiede il sussidio devono essere importati e rispettivamente proiettati non oltre i 12 mesi precedenti la data di scadenza entro la quale viene presentata la domanda.

3. Gli esercenti cinematografici di cui all'articolo 2 comma 1 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, possono ottenere i sussidi secondo l'articolo 5 della legge citata al massimo per due sale accorpate in uno stesso immobile. I sussidi possono essere concessi anche per projezioni in arene risp. cinema all'aperto.

4. Le domande non corredate con i documenti previsti nelle disposizioni seguenti sono respinte.

5. Nel caso sussistessero le condizioni previste dall'art. 6, quinto comma, della legge provinciale n. 25/1987, le domande tendenti ad ottenere un sussidio sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

Art. 2
Modalitá per la presentazione di domande per l'assegnazione di sussidi per l'importazione ed il noleggio di film di qualità in lingua tedesca

1. Per ottenere l' assegnazione di sussidi di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 25/1987, gli interessati presentano entro il termine citato una domanda su carta legale corredata dei seguenti documenti:

a) un elenco dei film di qualità importati e noleggiati per i quali si richiede un sussidio;

b) una dichiarazione contenente per ogni singolo film:

1) gli estremi del nulla osta per la proiezione del film in pubblico, ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 161 e 11 marzo 1972, n. 118;

2) il nome e la sede dell'istituzione che ha rilasciato il titolo di qualità;

3) il titolo di qualità rilasciato al film e l'anno del rilascio;

4) l'elenco dei comuni e delle sale cinematografiche pubbliche nelle quali il film è stato proiettato con indicazione della data e dell'ora d'inizio delle singole proiezioni.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante dell'impresa d'importazione e noleggio ch richiede il sussidio.

c) documenti originali o copie autenticate, riguardanti le spese sostenute per il noleggio o l'acquisto della pellicola cinematografica del film, e le altre spese connesse con la sua importazione, compresa la tassa per la revisione del film.

Art. 3
Modalitá per la presentazione di domande per l'assegnazione di sussidi per la proiezione di film di qualità in lingua italiana e tedesca

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 25/1987, gli interessati presentano entro il termine citato una domanda su carta legale corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione contenente le informazioni sottoelencate:

1) i comuni, le sale cinematografiche pubbliche o arene, per i circoli di cultura cinematografica, le altre eventuali sale debitamente autorizzate, nelle quali i film sono stati proiettati nonché gli estremi della licenza del cinema rispettivamente dell'agibilità della sala;

2) i titoli dei film in lingua tedesca risp. Italiana per i quali si richiede un sussidio;

3) il titolo di qualità rilasciato ai film e l'anno del rilascio;

4) il nome e la sede dell'istituzione che ha rilasciato il titolo di

qualità;

5) gli estremi del nullaosta per la proiezione del film in pubblico ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 161 e 11 marzo 1972, n. 118;

6) la data e l'ora di proiezione, la quale deve iniziare nel programma principale tra le ore 18 e 22 e per i film per ragazzi tra le ore 16 e le ore 20.

L´elenco completo di tutti i dati richiesti è firmato dal legale rappresentante della sala cinematografica o dal circolo di cultura cinematografica che fa domanda di sussidio.

b) la copia del modello C1, inviato in via telematica alla SIAE competente per territorio quale documento riepilogativo degli incassi e relativo alle proiezioni dei film per le quali è richiesto un sussidio.

Art. 4
Altri documenti da presentare con la prima domanda

1. Gli interessati all'assegnazione di sussidi, che presentano domanda per la prima volta, dovranno allegare inoltre i seguenti documenti:

a) le ditte d'importazione e di noleggio e gli esercizi cinematografici:

1) un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante che la ditta è regolarmente iscritta al registro delle ditte e nel quale è indicato il nome del legale rappresentante della stessa.

b) i circoli di cultura cinematografica:

1) L'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata e un documento dal quale risulta chi è il legale rappresentante del circolo.

Detti documenti saranno trattenuti dagli Uffici competenti ed avranno valore anche per eventuali domande che gli interessati presenteranno sucessivamente. Gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente agli Uffici in questione eventuali variazioni concernenti detti documenti.

Art. 5
Modalità per la liquidazione di sussidi per l'ìmportazione ed il noleggio, nonché per la proiezione di film di qualità in lingua italiana e tedesca.

1. La liquidazione dei sussidi è disposta dai direttori d'Ufficio sulla base della deliberazione della Giunta provinciale e della documentazione allegata alla stessa.