1. Le domande di assegnazione di sussidi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale del 17 agosto, n. 25, sono da inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno agli Uffici competenti delle Ripartizioni 14 e 15 della Giunta Provinciale. Nel caso di trasmissione delle domande tramite lettera raccomandata fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
2. I film per i quali si chiede il sussidio devono essere importati e rispettivamente proiettati non oltre i 12 mesi precedenti la data di scadenza entro la quale viene presentata la domanda.
3. Gli esercenti cinematografici di cui all'articolo 2 comma 1 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, possono ottenere i sussidi secondo l'articolo 5 della legge citata al massimo per due sale accorpate in uno stesso immobile. I sussidi possono essere concessi anche per projezioni in arene risp. cinema all'aperto.
4. Le domande non corredate con i documenti previsti nelle disposizioni seguenti sono respinte.
5. Nel caso sussistessero le condizioni previste dall'art. 6, quinto comma, della legge provinciale n. 25/1987, le domande tendenti ad ottenere un sussidio sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.