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Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Utilizzo della lingua tedesca e italiana nella documentazione clinica.

…omissis…

1. Tutte le comunicazioni e referti sullo stato di salute del paziente direttamente rivolti a quest'ultimo, devono essere redatte nella lingua presunta del paziente o rispettivamente nella lingua usata.
2. Il paziente ha diritto alla traduzione gratuita della documentazione clinica destinata ai rapporti interni, non redatta nella propria madrelingua, qualora vi abbia un interesse concreto e motivato per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
3. Il diritto alla traduzione gratuita della documentazione clinica sussiste inoltre in tutti i casi in qui gli organi del servizio sanitario pubblico accertino la necessità di inviare un paziente in un altro ospedale dell'area linguistica tedesca o italiana per motivi terapeutici, non essendo la relativa cura garantita in Alto Adige.
4. In tutti gli altri casi in cui un paziente richieda la traduzione di documentazione clinica, gli organi del servizio sanitario pubblico possono decidere se tradurre loro stessi la documentazione.
5. Nel caso di cui al punto 4 devono essere applicate le tariffe applicate dall'Unione Provinciale dei Traduttori.
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