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Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Modalità di gestione del fondo speziale „Assegno provinciale al nucleo familiare“

Allegato A
 

Modalità di gestione del Fondo per l'assegno provinciale al nucleo familiare

 

Articolo 1

Struttura del Fondo provinciale

1. Il Fondo provinciale per l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 23-ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è gestito in termini di cassa ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

2. Per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare è tenuta, ai fini della programmazione, della rendicontazione e del controllo, una distinta contabilità dei movimenti di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze patrimoniali.

 

Articolo 2

Programma di attivitá e piano finanziario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno sono presentati alla Giunta provinciale il programma di attività ed il piano finanziario per l'esercizio successivo, che lo approva previo parere della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.

2. La Giunta provinciale approva il piano finanziario preventivo secondo l'allegato schema.

3. Gli importi iscritti alle singole voci del piano finanziario hanno valore indicativo e non sono vincolanti per la gestione.

 

Articolo 3

Gestione del Fondo provinciale

1. I movimenti di cassa sono contabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla Giunta provinciale.

2. Fanno parte della consistenza patrimoniale:

a)     quali attività: il fondo cassa e i crediti,

b)     quali passività: i debiti.

3. Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare le operazioni del tesoriere per ciascun conto.

4. I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilità di cassa sul conto.

5. Gli interessi bancari sono versati direttamente al bilancio provinciale. Gli interessi derivanti dalla restituzione, anche rateale, di prestazioni indebite ed altri ricavi rimangono nel fondo per essere destinati all'erogazione della prestazione.

6. Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva sono a carico del debitore.

7. Le prestazioni non incassate dai beneficiari perché deceduti sono accreditate al Fondo e riliquidate su richiesta, agli eredi.
8. Le prestazioni non incassate dai beneficiari per altri motivi e commutate in entrata rimangono nel fondo e sono riliquidate su richiesta, in quanto dovute.
 

Articolo 4

Coordinamento con l'assegno regionale al nucleo familiare

1. Ai fini del coordinamento con la gestione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1,

a) l'assegno provinciale al nucleo familiare e quello regionale sono erogati in un'unica soluzione alle stesse scadenze;

b) a tale scopo la quota regionale viene trasferita dal Fondo speciale di previdenza integrativa regionale al Fondo per l'assegno provinciale al nucleo familiare ai fini dell'emis-sione di un unico mandato di pagamento.

 

Articolo 5

Rendiconto

1. Il rendiconto annuale con i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale è redatto secondo l'allegato schema e secondo le modalità di rendicontazione delle gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e relativo al regolamento di esecuzione.

 
Allegato B …omissis…
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